Anche per il 2020 sono state estese le norme che vietano l’invio di fatture elettroniche per tutte le prestazioni sanitarie o altre prestazioni che permettano di desumere lo stato di salute del paziente.

Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito alcuni dubbi sulla fattura elettronica per i medici e tutti gli operatori sanitari, in particolare per quanto riguarda obblighi e limitazioni.

L’AdE ha confermato il divieto di fatturazione elettronica anche per il 2020 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento alle sole fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS. Tali soggetti saranno tenuti ad emettere fatture cartacee e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo gli obblighi di legge.

Il divieto di invio delle E-Fatture vale sia per i medici che per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento a fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre aggiunto alcuni chiarimenti su alcuni casi specifici e sempre riguardanti l’anno 2020:

  1. Nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie che non sanitarie, andrà effettuato l’invio al Sistema TS separando, ove possibile, le prestazioni non sanitarie con la tipologia “altre spese” (codice AA).
  2. Gli operatori sanitari che effettuano separatamente prestazioni sanitarie e non sanitarie, dovranno fatturare elettronicamente solo le prestazioni da cui non sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Ad esempio una fattura relativa ad una degenza dovrà essere emessa in forma cartacea anche quando non viene indicata la prestazione eseguita.
  3. Il divieto di invio della fattura elettronica vale anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione all’invio della fattura al sistema TS.
  4. Anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (es. fisioterapisti, podologi, logopedisti) vige il divieto esplicito di invio della fattura elettronica in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche come previsto dall’articolo 9-bis del d.l. n. 135 del 2018.

Resta invece l’obbligo di fattura elettronicha per tutte le prestazioni escluse ai punti precedenti come la vendita di servizi e prodotti non sanitari al paziente o la fornitura di servizi a professionisti o aziende (es. poliambulatorio che affitta una sala al medico, medico che fattura la parcella al poliambulatorio in cui presta servizio, visite di lavoro fatturate ad un azienda, etc.)

Per approfondimenti rimandiamo all’articolo di Agenda Digitale:
https://www.agendadigitale.eu/documenti/fattura-elettronica-e-prestazioni-sanitarie-ecco-le-regole-2020/


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