Obbligo POS medici e dentisti 2020

Il decreto legge n. 124 del 26/10/2019 aveva previsto a decorrere dal 1° Luglio 2020 sanzioni pari a 30 euro, aumentate del 4% dell’importo della transazione, ove una qualsiasi attività commerciale si fosse rifiutata di accettare un pagamento tramite POS.

L’obbligo includeva quindi tutti gli operatori sanitari a partire dal singolo medico, dentista o fisioterapista fino al grande poliambulatorio.

Tuttavia queste sanzioni sono state abrogate con la Legge di conversione n. 157 del 19/12/2019 in quanto non si è ancora raggiunto un accordo per la riduzione dei costi delle transazioni.

Attualmente rimane quindi in vigore la normativa del 2013: il possesso del POS è obbligatorio ma se l’operatore sanitario non lo possiede non incorre in sanzioni, motivo per cui molti professionisti hanno deciso di non adeguarsi per risparmiare sui costi di gestione.

Teniamo comunque ad evidenziare che dal 1° Luglio sarà possibile fare richiesta per il Bonus POS, un credito di imposta del 30% sulle spese del POS riservato a imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori ai 400.000 euro nell’anno fiscale precedente.

Ricordiamo inoltre che una delle novità più importanti di quest’anno per gli operatori sanitari riguarda la detraibilità dalla dichiarazione dei redditi delle sole spese mediche tracciate.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, infatti, i pazienti non potranno più detrarre le prestazioni sanitarie pagate in contanti se queste sono erogate da medici privati o strutture sanitarie non accreditate con il SSN.

Prevediamo che in base alle nuove norme i pazienti chiederanno sempre di più di poter pagare tramite strumenti tracciabili e in particolar modo attraverso POS con carta di credito e Bancomat.

Per approfondimenti rimandiamo all’articolo di repubblica:
https://www.repubblica.it/economia/2020/06/27/news/tetto_contanti_pagamenti_pos_professionisti-260313281/


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Fattura elettronica prestazioni sanitarie 2020

Anche per il 2020 sono state estese le norme che vietano l’invio di fatture elettroniche per tutte le prestazioni sanitarie o altre prestazioni che permettano di desumere lo stato di salute del paziente.

Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito alcuni dubbi sulla fattura elettronica per i medici e tutti gli operatori sanitari, in particolare per quanto riguarda obblighi e limitazioni.

L’AdE ha confermato il divieto di fatturazione elettronica anche per il 2020 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento alle sole fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS. Tali soggetti saranno tenuti ad emettere fatture cartacee e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo gli obblighi di legge.

Il divieto di invio delle E-Fatture vale sia per i medici che per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento a fatture per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre aggiunto alcuni chiarimenti su alcuni casi specifici e sempre riguardanti l’anno 2020:

  1. Nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie che non sanitarie, andrà effettuato l’invio al Sistema TS separando, ove possibile, le prestazioni non sanitarie con la tipologia “altre spese” (codice AA).
  2. Gli operatori sanitari che effettuano separatamente prestazioni sanitarie e non sanitarie, dovranno fatturare elettronicamente solo le prestazioni da cui non sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Ad esempio una fattura relativa ad una degenza dovrà essere emessa in forma cartacea anche quando non viene indicata la prestazione eseguita.
  3. Il divieto di invio della fattura elettronica vale anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione all’invio della fattura al sistema TS.
  4. Anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (es. fisioterapisti, podologi, logopedisti) vige il divieto esplicito di invio della fattura elettronica in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche come previsto dall’articolo 9-bis del d.l. n. 135 del 2018.

Resta invece l’obbligo di fattura elettronicha per tutte le prestazioni escluse ai punti precedenti come la vendita di servizi e prodotti non sanitari al paziente o la fornitura di servizi a professionisti o aziende (es. poliambulatorio che affitta una sala al medico, medico che fattura la parcella al poliambulatorio in cui presta servizio, visite di lavoro fatturate ad un azienda, etc.)

Per approfondimenti rimandiamo all’articolo di Agenda Digitale:
https://www.agendadigitale.eu/documenti/fattura-elettronica-e-prestazioni-sanitarie-ecco-le-regole-2020/


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